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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

1. FONTI LEGISLATIVE.
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che internazionale, sarà altresì disciplinato - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) – dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni.

2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.

3 DEFINIZIONI
Ai fini delle presenti condizioni s’intende per:
a) Organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfettario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;
b) Intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfettario;
c) Turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di “pacchetto turistico” è la seguente: “I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art 36 che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.).
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al Fondo di Garanzia di cui al successivo art. 20 delle presenti Condizioni generali di contratto.

5. PRENOTAZIONI
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur. in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali è escluso il diritto di recesso previsto dagli artt. 52 e seguenti del D.Lgs 206/2005, così come modificato dal D. Lgs. 21/2014.

6. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui prima della partenza dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal sito internet, opuscolo o quanto altro. In ogni caso il saldo dovrà pervenire entro e non oltre 30 gg. prima della data di partenza. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto.

7. PREZZO
7.1. Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in sito internet o programma fuori sito internet ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori sito internet successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella scheda tecnica del sito internet ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del sito internet.
7.2. L’Organizzatore documenterà adeguatamente al Turista la variazione dei costi che abbiano comportato la variazione del prezzo, conformemente a quanto previsto dall’articolo 40, I comma, ultimo paragrafo, del Codice del Turismo.
7.3. Qualora l’aumento del prezzo sia superiore al 10%, il Turista avrà facoltà di recedere dal contratto ottenendo l’integrale rimborso delle somme di danaro già versate. Detto recesso dovrà essere esercitato entro il termine perentorio di 2 giorni lavorativi dalla data in cui il Turista avrà ricevuto la notifica di aumento del prezzo da parte dell’Organizzatore restando inteso che, in difetto, l’aumento di prezzo si intenderà accettato dal Turista.
7.4. In conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 40 e 42 del Codice del Turismo, qualora il Turista receda dal contratto, lo stesso avrà diritto di usufruire di un diverso pacchetto turistico tra quelli a sito internet:
(i) senza supplemento di prezzo, ove il pacchetto turistico alternativo sia di qualità equivalente o superiore a quello originario, ovvero
(ii) previa restituzione della differenza del prezzo, ove il pacchetto turistico alternativo sia di qualità inferiore a quello del pacchetto turistico originario.
In tale ultimo caso il Turista avrà diritto al rimborso della differenza di prezzo entro 7 giorni lavorativi dalla data in cui l’Organizzatore avrà confermato al Turista il pacchetto turistico alternativo.
7.5. Nel caso in cui Il Turista dichiari di non voler usufruire di un diverso pacchetto turistico alternativo, lo stesso avrà diritto al rimborso delle somme già versate all’Organizzatore entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso.

8. MODIFICHE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DA PARTE DELL’ORGANIZZATORE EX ARTICOLO 41 DEL CODICE DEL TURISMO
8.1. In conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 40, 41 e 42 del Codice del Turismo e fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo 7, nel caso in cui, prima della partenza, l’Organizzatore abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne darà immediato avviso in forma scritta al Turista -direttamente o tramite l’eventuale Intermediario- indicando il tipo di modifica e la variazione di prezzo che ne consegue.
8.2. Ove il Turista non accetti la proposta di modifica di cui sopra, lo stesso potrà recedere dal contratto senza pagamento di penali e ciò dovrà fare entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’avviso di cui al precedente articolo 8.1., restando inteso che, in difetto, la modifica al contratto si intenderà accettata.
8.3. In alternativa al recesso, il Turista avrà diritto di usufruire di un diverso pacchetto turistico tra quelli a sito internet:
(a) senza supplemento di prezzo, ove il pacchetto turistico alternativo sia di qualità equivalente o superiore a quello originario, ovvero
(b) previa restituzione della differenza di prezzo, ove il pacchetto turistico alternativo sia di qualità inferiore a quello del pacchetto turistico originario.
In tale ultimo caso il Turista avrà diritto al rimborso della differenza di prezzo entro 7 giorni lavorativi dalla data in cui l’Organizzatore avrà confermato al Turista il pacchetto turistico alternativo.
8.4. Nel caso in cui Il Turista dichiari di non voler usufruire di un diverso pacchetto turistico alternativo, lo stesso avrà diritto al rimborso delle somme già versate all’Organizzatore entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso.
8.5. È fatta salva l’applicazione del disposto di cui all’articolo 42, II comma, Codice del Turismo.

9. CANCELLAZIONE DEL PACCHETTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ EX ARTICOLO 42 DEL CODICE DEL TURISMO
9.1. In caso di cancellazione del pacchetto turistico da parte dell’Organizzatore per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del Turista, questi avrà diritto di usufruire di un diverso pacchetto turistico tra quelli a sito internet:
(a) senza supplemento di prezzo, ove il pacchetto turistico alternativo sia di qualità equivalente o superiore a quello originario, ovvero
(b) previa restituzione della differenza di prezzo, ove il pacchetto turistico alternativo sia di qualità inferiore a quello del pacchetto turistico originario.
9.2 Anche in questo caso è fatta salva l’applicazione del disposto di cui all’articolo 42, II comma, Codice del Turismo, a meno che la cancellazione del pacchetto turistico dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto ed il Turista sia stato informato in forma scritta almeno 20 giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l’eccesso di prenotazioni.

10. RECESSO DEL TURISTA E DELL’ORGANIZZATORE DAL CONTRATTO
10.1. Il Turista potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento ex articolo 1373 cod. civ. mediante invio di una comunicazione scritta da trasmettersi a mezzo raccomandata, e-mail o fax all’Intermediario o all’Organizzatore, a seconda che il contratto sia stato sottoscritto tramite Intermediario ovvero direttamente con l’Organizzatore.
In conseguenza del recesso dal contratto da parte del Turista, quest’ultimo sarà immediatamente risolto e privo di qualsiasi effetto e tutti i biglietti emessi in esecuzione dello stesso saranno annullati.
10.2. Qualora il Turista receda dal contratto lo stesso sarà tenuto al pagamento delle seguenti penali:
- dalla data di conclusione del contratto sino a 30 giorni di calendario prima della partenza: 10% della quota di partecipazione, oltre alla quota di iscrizione ed al premio della polizza di assicurazione eventualmente acquistata;
- da 29 a 18 giorni di calendario prima della partenza: 30% della quota di partecipazione, oltre alla quota di iscrizione ed al premio della polizza di assicurazione eventualmente acquistata;
- da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza: 50% della quota di partecipazione, oltre alla quota di iscrizione ed al premio della polizza di assicurazione eventualmente acquistata;
- da 9 a 3 giorni di calendario prima della partenza: 75% della quota di partecipazione, oltre alla quota di iscrizione ed al premio della polizza di assicurazione eventualmente acquistata.
Il Turista che receda dal contratto o rinunci al pacchetto oltre tale ultimo termine di 3 giorni di calendario prima della partenza -o che non si presenti in tempo utile per la stessa- non avrà diritto ad alcun rimborso. Analogamente, non avrà diritto ad alcun rimborso il Turista che non possa usufruire del pacchetto turistico per mancanza, ovvero irregolarità dei documenti necessari per l’espatrio, nonché dei visti di soggiorno e/o di transito.
10.3. In caso di rinuncia ad avvalersi del solo trasporto aereo, ovvero altro trasporto incluso nel pacchetto turistico acquistato, troveranno applicazione le sole penali e le altre clausole previste dalle condizioni generali di contratto del vettore aereo e/o del contratto di trasporto aereo.
10.4. In caso di recesso e/o mancata fruizione del pacchetto turistico per il quale operi una copertura assicurativa, sarà onere del Turista richiedere tempestivamente alla compagnia assicurativa il rimborso delle predette penali. L’eventuale differenza tra gli importi dovuti dal Turista in base al presente articolo e quelli liquidati dalla compagnia assicuratrice sarà ad esclusivo carico del Turista.
10.5. Analogamente a quanto previsto a favore del Turista, l’Organizzatore potrà anch’esso recedere dal Contratto in qualsiasi momento ex articolo 1373 cod. civ. con le medesime modalità previste al precedente articolo 9.2., dovendo però in questo caso corrispondere al Turista il doppio della somma da quest’ultimo corrisposta ed incassata dall’Organizzatore.
N.B. Nel caso di gruppi precostituiti, le penali di cui sopra verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto. Le penali per pacchetti turistici che comprendono tour e safari verranno calcolate su richiesta in fase di annullamento. Le penali indicate si riferiscono ai soli servizi a terra; per quanto riguarda il volo, le penali sono a discrezione della singola compagnia aerea in base alla tariffa aerea acquistata.

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA.
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per seri e giustificati motivi,l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

12. SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
d) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza.
SPESE DI VARIAZIONE (prenotazioni COMBOTOUR S.R.L.) CAMBIO DATA O DESTINAZIONE O AEROPORTO O STRUTTURA:
Si applicano le Penali di Annullamento di cui al punto 9. Eccezione solo ed esclusivamente per il cambio aeroporto dei voli charter e / o il cambio nome a cui si applicano le seguenti penali:
• fino a 10 giorni calendario prima della data di partenza: Euro 50 a pratica;
• dopo tale termine, la Penale di Annullamento di cui al punto 9.

13. OBBLIGHI DEI TURISTI.
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale aggiornate alla data di stampa del sito internet relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere imputata al venditore o all’organizzatore.
I consumatori dovranno informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà(facendo uso delle fonti informative indicati al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le
destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio. I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati.
Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. Il turista è sempre tenuto ad informare il Venditore e l’Organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari(gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) e a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in sito internet od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riservala facoltà di fornire in sito internet o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ.
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva,secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli articoli 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione. sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti dalla C.C.V., dalle convenzioni internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (art. 15 e16), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c.
Il turista dovrà, a pena di decadenza, sporgere reclamo mediante l’invio di raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto turistico, eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di forza maggiore. Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste datali polizze.

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI
Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. Potrà proporre al turista – a sito internet, sul proprio sito o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

21. FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.)
Ai sensi dell’art. 09, comma 1, lettera b) della Legge 29/07/2015 n. 115, l’art. 51 del Codice del Turismo è stato abrogato a decorrere dal 30/06/2016. Ai sensi del 2° comma dello stesso articolo, per i contratti di vendita di pacchetti turistici, come definiti dall’art. 34 del Codice del Turismo, stipulati entro il 30/06/2016 continua ad applicarsi la disciplina dell’art. 51 del medesimo Codice. Le istanze di rimborso relative a contratti di vendita di pacchetti turistici stipulati entro il 30/06/2016 devono essere presentate, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data in cui si è concluso o si sarebbe dovuto concludere il viaggio e sono definite fino ai limiti della capienza del Fondo Nazionale di Garanzia previsto dal citato art. 51 del Codice del Turismo la cui gestione liquidatoria è assicurata dall’amministrazione competente.
I pacchetti turistici oggetto di vendita con il contratto disciplinato dalle presenti condizioni generali, sono assistiti da una garanzia per il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista, nei casi di insolvenza o fallimento ai sensi di quanto previsto dal 2° comma dell’art. 50 del Codice del Turismo.
I pacchetti turistici oggetto di vendita con il contratto disciplinato dalle presenti condizioni generali, sono assistiti da una garanzia per il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista, nei casi di insolvenza o fallimento ai sensi di quanto previsto dal 2° comma dell’art. 47 del Codice del Turismo. A tale scopo Combotour Srl ha stipulato idonea polizza assicurativa con Nobis Compagnia di Assicurazione.

22. VOLI: IDENTIFICAZIONE DEI VETTORI E LORO RESPONSABILITÀ
Gli orari dei voli sono suscettibili di variazione da parte dei vettori aerei. Gli orari definitivi verranno comunicati con il foglio di convocazione allegato ai documenti di viaggio ai sensi dell’art. 37 D. Lgs. 79/11. Gli orari del viaggio di ritorno saranno riconfermati sul luogo di vacanza dai nostri assistenti. In relazione ai doveri di informazione previsti dal regolamento CE 2111/2005, l’elenco delle compagnie aeree utilizzate da Combotour s.r.l. per i trasferimenti ricompresi nei pacchetti turistici dalla medesima organizzati è eventualmente fornito in questo sito internet in via esemplificativa e non esaustiva. Al momento della conferma di prenotazione, l’Organizzatore comunicherà al Turista la specifica Compagnia Aerea utilizzata per il trasferimento ricompreso nel pacchetto turistico. L’eventuale variazione inerente il vettore verrà prontamente comunicata dall’Organizzatore al Turista, per il tramite del venditore, sempre che la stessa sia intervenuta a causa di eventi accaduti in un momento tale da consentire la tempestiva comunicazione. L’Organizzatore provvederà inoltre a comunicare tempestivamente al Turista l’eventuale necessità di raggruppare su un unico scalo le partenze previste da diversi scali italiani, con trasporto dei passeggeri in autopullman nonché di riproteggere i passeggeri su voli di linea (con eventuali scali tecnici) e di provvedere a doppi scali. Si rende noto, inoltre che dal 18 ottobre 1998 i soli vettori comunitari sono illimitatamente responsabili per danni da morte, ferite e lesioni al passeggero, ai sensi del regolamento CE 2027/97. La responsabilità del Tour Operator nei confronti del passeggero resta disciplinata dal D.Lgs. 97/11 e dalle Condizioni Generali di Contratto pubblicate nel presente sito internet. L’organizzatore, per i collegamenti aerei internazionali, si avvale anche di molti vettori extracomunitari non vincolati alla sopracitata normativa”.

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto, il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 3 1° comma; art. 5 comma 1; articolo 6 comma 2, art. 12, art. 17. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore,soggiorno ecc.).

SCHEDA TECNICA
Organizzazione tecnica: Combotour S.r.l. Unipersonale P. IVA 08368450964
Autorizzazione Regione Lombardia
Combotour Srl ha stipulato, ai sensi dell’art. 47 del Codice del Turismo (D.Lgs. n. 79 del 23 Maggio 2011), polizza per la Responsabilità Civile Professionale con NOBIS ASSICURAZIONI S.P.A. n. 1505002377/V per un massimale di € 2.065.000,00.
Prezzi: tutte le quote sono espresse in Euro in base ai costi dei servizi a terra e dei passaggi aerei noti al 31/12/2019.


I prezzi potranno subire modifiche dovute a:
- oscillazioni valutarie che potranno coinvolgere servizi compresi nel pacchetto turistico diversi dal trasporto, considerando come cambi di riferimento quelli di definizione dei prezzi indicati sopra. Nessuna variazione di prezzo interverrà per oscillazioni valutarie al rialzo fino al 3%. La percentuale di cambio relativa alle oscillazioni valutarie è calcolata sull’ 80% del prezzo del pacchetto turistico.
- Variazioni dei costi di trasporto e dei costi del carburante, nonché dei diritti e delle stesse tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti e negli aeroporti, ai sensi e nel rispetto del Codice del Consumo. Quanto al costo del carburante, per i voli speciali ITC, potrà essere applicato un adeguamento calcolato proporzionalmente in base alla differenza esistente fra il parametro di riferimento sopra riportato e la quotazione ufficiale rilevata sul sito www.eni.it relativo al secondo mese antecedente la data di partenza; per i voli di linea, invece, potrà essere applicato un adeguamento pari a quello richiesto dalle Compagnie Aeree. Le variazioni e gli adeguamenti del prezzo verranno comunicati ai Clienti attraverso le agenzie intermediarie.